domenica 12 febbraio 2012

RISOLUZIONE DELLE NAZIONI UNITE 96 DEL 11/12/1946

Convenzione per la proscrizione del genocidio:
Articolo 2 - DEFINIZIONE DI GENOCIDIO:

Nella presente Convenzione, per genocidio si intende uno qualunque dei seguenti atti commessi nell'intento di distruggere , in tutto o in parte, un gruppo nazionale etnico, razziale o religioso:
a) Uccisione dei membri del gruppo;
b) Lesione grave arrecata alla integrita' fisica o mentale di membri del gruppo;
c) Imposizione deliberata al gruppo di condizioni di vita calcolate al fine di provocarne la distruzione fisica totale o parziale;
d) imposizione di misure intese a impedire le nascite nel gruppo;
e) Trasferimento forzato di bambini del gruppo ad un altro gruppo;